Chi siamo
I nostri spettacoli
I nostri spettacoli
I componenti della Compagnia
Le nostre foto
Comunica con noi
   
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO

ARTICOLO 1

E’ costituita, con sede in Badolato (CZ), alla Via G. Scuteri, n. 65 1’ Associazione Culturale Denominata “COMPAGNIA TEATRALE LE TRE TORRI”.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

L’Associazione è apolitica e apartitica, non ha alcun scopo di lucro.

ARTICOLO 3

L’Associazione persegue la finalità di un progetto complessivo di raccordo territoriale, con particolare attenzione al territorio della Calabria, nella prospettiva di un progetto culturale integrato, facendo perno sulla valorizz-azione dei luoghi, con particolare riferimento a quelli d’importanza artistico - teatrale, sulla conoscenza della storia e delle tradizioni e su ogni altra risorsa, compatibile con il teatro,  in grado di arricchire il progetto stesso. Agisce oltre che nell’ambito nazionale, anche in quello europeo e mondiale.
L’ Associazione si propone i seguenti scopi:

  1. Giovare alla formazione culturale, artistico e politica degli associati, delle loro famiglie e dei cittadini in genere, favorendo lo sviluppo della vita associativa ed in parti- colare promuovendo attività di ricerca applicata nella scuola, nelle strutture sociali destinate al tempo libero, tutte le realtà associative dove il teatro venga usato come strumento che favorisce la creatività.

A tal fine potrà gestire, promuovere, organizzare spettacoli teatrali e culturali in genere, organizzare seminari, conferenze e dibattiti, ospitare gruppi e compagnie teatrali, costruire una compagnia teatrale per spettacoli da svolgere anche a richiesta di terzi;
b) perseguire, anche in collaborazione con altri enti privati o pubblici, associazioni, gruppi organizzati, ecc., lo sviluppo e la propaganda delle attività teatrali e culturali in genere.

Gli impianti usati dall’associazione possono essere utilizzati inoltre, come centri di aggregazione sociali; per Club a scopo ricreativo per gli associati; per scuole di recitazione, teatrale e di dizione; per scuola di danza, balli in generale e per spettacoli musicali; per scuola di pittura, murales, arte, teatro e tradizioni, e tutto ciò che riguarda l’arte in genere.

ARTICOLO 4

I soci si dividono in soci fondatori e soci aderenti.
a) Soci fondatori: sono quelli che hanno partecipato all’atto costitutivo.
b) Soci aderenti sono quelli che presentano la domanda d’iscrizione e sottoscrivono la quota associativa controfirmata dal Presidente e - in - sua - assenza dal Vicepresidente.
Con la firma della domanda i soci si impegnano ad accettare incondizionatamente le norme del presente Statuto, i regolamenti e tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei soci.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota determinata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

La qualifica di socio si perde per:

  1. dimissioni;
  2. radiazione per morosità, in caso il socio in arretrato con le quote sociali, non provveda a regolarizzare la posizione entro 30 giorni dall’invito rivoltoli dal Consiglio Direttivo
  3. Espulsione pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti per comportamenti ed atti con contrari al perseguimento degli scopi sociali

ARTICOLO 6

L’associazione, non avendo scopi di lucro, provvede al proprio finanziamento con i seguenti mezzi:

  1. donazioni, oblazioni e contributi vari ricevuti;
  2. quote di iscrizione dei soci;

ARTICOLO 7

Sono organi dell’associazione:
a) 1’ Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Direzione Artistica;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.

ARTICOLO 8

L’Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria una volta all’anno entro il mese di febbraio ed in sede straordinaria quando venga richiesta per iscritto da almeno la metà più
uno dei soci.
Può essere convocata anche dal Consiglio Direttivo (o dal suo presidente in carica) ogni qualvolta lo ritenga necessario.
L’assemblea elegge il proprio Presidente il quale nomina il segretario.
L’assemblea nomina i consiglieri, discute e vota le relazioni e tutte le voci all’ordine del giorno.
L’assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti. La convocazione avviene con un invito portato a conoscenza dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, tramite lettera con affrancatura semplice.
Delle riunioni d’assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 9

Sono ammessi all’assemblea tutti i soci fondatori e aderenti in regola col pagamento della quota sociale.

ARTICOLO 10

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri eletti dall’assemblea dei soci per un triennio.

I soci eletti sono scelti tra i soci fondatori e i soci aderenti. Essi sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
Le sedute consiliari sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal suo Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente.
Delle riunioni di Consiglio verrà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo è investito dei più pieni poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione; cura l’osservanza dello Statuto sociale, promuove gli scopi e le iniziative di cui all’oggetto sociale, delibera la convocazione dell’assemblea dei soci, compila e modifica i regolamenti interni, determina annualmente l'ammontare delle quote associative disimpegna ogni altro compito demandatogli dal presente statuto e dall’assemblea dei soci.
Esso provvede pure alla nomina dei responsabili delle varie sezioni e può nominare altri collaboratori e procuratori per atti determinati.

ARTICOLO 12

Il Presidente del Consiglio e, in sua assenza, il Vicepresidente rappresenta legalmente l’associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; firma gli atti sociali; vigila e controlla tutti gli organi e, nei casi di urgenza, può esercitare tutti i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione raggiungibile.

ARTICOLO 13

Il Comitato Artistico è composto dal Presidente e due o più soci, è eletto dall’assemblea e resta in carica tre anni. In caso di dimissioni, morte o decesso di uno dei componenti, il sostituto sara’ nominato dal Consiglio Direttivo. I componenti del Comitato Artistico possono essere eletti anche tra i non soci.

ARTICOLO 14

Il Comitato Artistico ha il compito di supporto del Consiglio Direttivo nella predisposizione e nell’esecuzione dei programmi del palinsesto delle attività da attuare. Su richiesta del Presidente i componenti del Comitato  Artistico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ARTICOLO 15

I revisori dei conti sono nominati dall’assemblea e durano in carica tre anni. Essi sono scelti in numero di tre tra i soci fondatori e aderenti o anche tra esperti non soci. Essi devono controllare l’amministrazione dell’associazione, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e accertare la regola tenuta della contabilità sociale.
Hanno il diritto-dovere di assistere alle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16

Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto potranno essere inoltrate al Presidente con domanda sottoscritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
Questi ne darà tempestiva comunicazione al Consiglio. Le domande di modificazione saranno portate all’assemblea mediante inserimento nell’OdG. Per l’approvazione di dette modifiche dovrà raggiungersi una maggioranza di almeno due terzi dei voti dell’Assemblea.

ARTICOLO 17

Per tutte le controversie dovrà essere esperita la procedura di arbitrato libero e irrituale con la nomina del terzo arbitro da parte del Presidente del Tribunale di Catanzaro.

ARTICOLO 18

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

 

ARTICOLO 19

Per quanto non previsto nel presente atto si fa esplicito riferimento alle norme vigenti in materia di Associazioni a carattere culturale.
F.to:
NICOLA LENTINI - MIGLIANO ELISABETTA –MONICA CIRCOSTA - BRUNO LEUZZI - PIPERISSA VINCENZO – SCOPPA ANTONIO - ANDREACCHIO ANTONIO Notaio. Vi è Sigillo.

 

 

 

 
  Date spettacoli   Home    
     
Fausto Gallucci 2008